Colpevole di tutto: il TAEG

Il parametro più importante è il tasso denominato TAEG È in base al TAEG che si possono confrontare i mutui ipotecari tra loro, per capire se effettivamente un prodotto è più conveniente rispetto ad un altro. Il TAEG aggiunge al TAN due elementi:

interessi aggiuntivi (collegati al rimborso);

spese accessorie.

Bisogna subito dire che il TAEG ha una pessima “reputazione” a causa del fatto che, per anni, gli istituti di credito hanno eluso certe spese mimetizzandole tra i “costi nascosti”. Dal 1992 al 1° giugno 2011 (quando entrò in vigore la direttiva europea sul credito al consumo 2008/48/CE) il TAEG è stato calcolato sommando al TAN (Tasso di Interesse Interbancario + spread) gli oneri accessori dentro ai quali gli intermediari finanziari hanno occultato delle spese (omettendole dal TAEG e simulando un costo del mutuo inferiore) che poi il cliente ha dovuto sostenere, come:

spese di incasso rata;

costi del conto corrente aperto contestualmente al mutuo;

polizza assicurativa incendio e scoppio a tutela dell’immobile;

polizze assicurative di altro genere.

Per quanto riguarda le spese legate al conto corrente e di incasso rata, molti istituti di credito, con la scusa che non esiste una disposizione che obbliga il mutuatario ad essere titolare di un conto corrente bancario presso lo stesso istituto erogante il mutuo (anche se l'apertura di un conto corrente talvolta viene “vivamente consigliata"), raramente sono state incluse nel TAEG prima del 2011. Stesso discorso vale per le polizze assicurative: è consuetudine della banca erogare il mutuo solo se coperto dall’assicurazione incendio e scoppio (anche perché, al ricorrere di una qualche tragica occorrenza, ci si troverebbe costretti a continuare a pagare il mutuo di un immobile distrutto!) anzi, sarebbe persino meglio estenderla agli eventi catastrofici naturali. Ebbene: l'assicurazione incendio e scoppio non sempre è stata in passato inclusa nel TAEG dato che anche in questo caso non c’è una disposizione che obbliga il mutuatario a stipulare la polizza sull'immobile con la banca che eroga il mutuo, lasciandogli la scelta di sottoscriverla con una compagnia esterna. Stesso discorso per le altre assicurazioni, sintetizzate dagli istituti di credito con l'acronimo CPI, ovvero Credit Protection Insurance come ad esempio la polizza che garantisce il mutuatario in caso di perdita del posto di lavoro, infortunio temporaneo / definitivo, decesso. Tali polizze non sono obbligatorie pertanto non dovrebbero essere poste come condizione necessaria per la stipula del mutuo da parte della banca. Va da sé che anche le polizze CPI, pur essendo nella quasi totalità dei casi sottoscritte con la banca erogante, non sono state quasi mai incluse (prima del 2011), nel calcolo del TAEG. Dal 1° giugno 2011, se si rispettasse la norma, il TAEG dovrebbe comprendere tutti gli interessi, i costi, le commissioni, le imposte, i compensi di eventuali intermediari del credito e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare (e di cui il finanziatore è a conoscenza). Le uniche spese che non devono essere indicate sono quelle notarili.

Nel TAEG a partire dal 2011 sono inclusi:

• gli interessi;

• le spese di istruttoria e di apertura della pratica;

• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;

• le spese per le polizze assicurative o per altre polizze di garanzia imposte (esempio: a tutela del prestito erogato in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del mutuatario) e comunque tutte le spese per servizi accessori collegati al contratto (se la sottoscrizione è obbligatoria);

• il costo di un eventuale mediatore;

• i costi di gestione del conto corrente aperto per pagare le rate (anche attraverso una carta), se l'apertura di tale conto da contratto è condizione necessaria e obbligatoria;

• tutte le altre spese come da contratto.

Se il TAEG ora sappiamo cos’è, possiamo parlare del TEG il "Tasso Effettivo Globale" della legge 7 marzo 1996, n. 108 meglio nota come "legge anti-usura". Questa legge prevede che sia banche che gli intermediari finanziari comunichino i Tassi Effettivi Globali (comprensivi di interessi e altre spese, escluse imposte e tasse) praticati sulle varie operazioni di credito al consumo (mutui inclusi).

Il TEG fa media anche con i tassi praticati dalle banche alle imprese, mentre il TAEG riguarda solo le operazioni di finanziamento concluse coni consumatori.
Il TEG è utile per la Banca d'Italia che ogni tre mesi rileva e pubblica il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) applicato da banche e intermediari finanziari.
Il TEGM è quindi la media dei TEG applicati dagli operatori. Il TEGM è utilissimo per calcolare il tasso soglia, oltre il quale si entra nel campo dell'usura.

Quando un tasso è usurario? La soglia oltre la quale gli interessi sono usurari è calcolata aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Sul sito della Banca d'Italia vengono pubblicati trimestralmente (anche se il riferimento a 180 giorni prima potrebbe non essere "fedele" rispetto all'andamento del mercato) i TEGM per le varie categorie di operazioni di credito finanziario Da questi è possibile ricavare il tasso soglia e, individuare se il finanziamento che si sta per chiedere presenta un tasso illegale.