Informarsi per risparmiare parecchio denaro sul mutuo

Tecnicamente, secondo il Codice Civile, il mutuo (art. 1813) è "il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità."

Generalmente colui o colei che stipula un mutuo si impegna a corrispondere una quota, più o meno cospicua, di interessi (art. 1815). Ma bisogna fare molta attenzione perché "se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero (art.1819). Delineato lo scenario, bisogna studiare attentamente un piano! Anzi... "il piano" ovvero quello di "ammortamento". A tal fine è necessario tenere d'occhio alcuni punti fondamentali che sono:

- la quota capitale (la somma prestata sulla quale bisogna pagare una quota interessi);

- il tasso di interesse (il tasso di interesse debitore concordato con la banca);

- la quota di interessi (la quota di interessi da pagare sulla somma prestata);

- l'importo della rata (a quanto ammonta la restituzione, generalmente mensile, del prestito);

- la durata del prestito (il numero di anni stabiliti da contratto).

Ci possono essere dei mutui in cui le rate sono composte da soli interessi (prevedendo il pagamento della quota capitale in un'unica tranche, alla fine) e mutui (la maggior parte di quelli proposti per l'acquisto delle abitazioni) ancorati ad un piano di ammortamento standard le cui rate inglobano sia una quota interessi sia una quota capitale che va a decurtare, rata dopo rata, il debito residuo.

Il mutuo di solito è “ipotecario” ovvero sul bene grava un’ipoteca a tutela della somma erogata. Quando l'ipoteca non è sufficiente, in alcuni casi, durante la fase istruttoria – quel periodo durante il quale la banca decide se concedere o meno il prestito sulle base delle condizioni reddituali e patrimoniali dell'aspirante mutuatario - l'istituto di credito può stabilire che l'ipoteca da sola non costituisca una garanzia sufficiente e può richiedere che un terzo soggetto faccia da garante in caso di insolvenza del debitore. Questa ulteriore garanzia prende il nome di “fideiussione” e il soggetto terzo che si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti del mutuatario prende il nome di “fideiussore”. Quando il mutuatario non riesce a ripagare il debito, la banca può procedere all'esproprio del bene, ma solo a determinate condizioni. Ad esempio la banca non può esigere l'immediato rimborso del debito o procedere al pignoramento in presenza di brevi ritardi nel pagamento delle rate. La procedura, in casi generali, vieta una drastica azione da parte dell'istituto entro ritardi, a patto che non siano ripetuti, fino a 6 mesi. Le clausole contrattuali di ogni singolo mutuo possono tuttavia indicare dei casi in cui la banca potrebbe agire anche prima della protezione semestrale prevista di solito, percui è bene controllare con attenzione.